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Sentenza 5714/15 del TAR Lazio

Assenza malattia per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Sentenza 5714/15 del TAR Lazio

Si informano le SS.LL. che è possibile consultare sul sito internet la circolare: http://www.uniroma1.it/ateneo/governo/normativa-e-documenti/circolari avente per oggetto: Assenza malattia per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Sentenza 5714/15 del TAR Lazio.

Oggetto: Assenza malattia per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Sentenza 5714/15 del TAR Lazio.

Il TAR del Lazio, con la recente sentenza del 17 aprile 2015, ha annullato la parte della circolare 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica in cui veniva stabilito che il dipendente, per effettuare visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici doveva usufruire dei permessi per gravi e documentati motivi personali nella misura massima delle 18 ore annuali, secondo la disciplina del CCNL o di altri istituti contrattuali come i permessi brevi ore da recuperare. Tale circolare era tesa ad assicurare una interpretazione omogenea dell’art. 55-septies, comma 5 ter, D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 16, comma 9, L. n. 111/2011 e successivamente modificato dall’art. 4, comma 16 bis, D. L. n. 101/2013, convertito in L. n. 125/2013. Alla luce della pronuncia, ampliamente motivata dai giudici amministrativi del TAR, si comunica, con effetto dalla data della sentenza, il ripristino dell'istituto dell’assenza per malattia anche per l’effettuazione di visite mediche, di terapie, di prestazioni specialistiche o di esami diagnostici.

In questi casi la giustificazione dell’assenza è ritenuta valida, oltre che mediante l’attestazione di una struttura sanitaria pubblica, anche con quella a cura di medici e strutture sanitarie private, con l’obbligo di indicare l’orario della prestazione. Si ricorda che il ricorso all'assenza per malattia comporta la conseguente applicazione della disciplina prevista dal D.L. n. 112 del 2008 per cui “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”. 

Resta inteso che, per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il dipendente può giustificare l’assenza anche con i permessi per gravi e documentati motivi personali, nella misura massima delle 18 ore annuali, secondo la disciplina del CCNL o di altri istituti contrattuali come i permessi brevi ore da recuperare.

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